Art. 5 — Attribuzione di funzioni ai dirigenti
I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
