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L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonche' i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresi' il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori. Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti. Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art24 · fonte su Normattiva