Art. 24 — Ufficio tecnico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012. Leggi il testo vigente →
L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonche' i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresi' il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori. Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti. Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
