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Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, e' corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche. Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art58 · fonte su Normattiva