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Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanita', una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo - valutato in lire 50 milioni - per l'anno 1973 gravera' sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potra' essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro. Sullo stesso capitolo n. 1328 gravera' una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art59 · fonte su Normattiva