Art. 59 — Mensa di servizio - nido - asilo
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Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanita', una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267)). 3 La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potra' essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267
3con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 7 agosto 2012
