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Inquadramento degli impiegati ed operai dell'istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianita' (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, e' disposto con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avra' effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'anzianita' eccedente di periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe e' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore. L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attivita' culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/1985

    Questione infondata
    22 luglio 1985

    Ove la Corte rilevi nella ordinanza di rinvio una erronea indicazione della disposizione impugnata può provvedere alla rettificazione. (Nel caso di specie nel dispositivo dell'ordinanza si comprendeva tra le norme impugnate l'art. 64, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 - il quale prevede la conservazione della direzione del laboratorio per gli attuali Capi - mentre l'impugnativa doveva intendersi riferita all'art. 64, primo comma, prevedente l'inquadramento nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio e categorie dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, da disporsi con Decreto del Ministro della Sanità).

    Art. 3 cost. · Art. 64 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita' · Art. 66 Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art64 · fonte su Normattiva