Art. 64 — Inquadramento
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Inquadramento degli impiegati ed operai dell'istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianita' (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, e' disposto con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avra' effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'anzianita' eccedente di periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe e' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore. L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attivita' culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
