Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.

Testo vigente dal 7 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;626~art4 · fonte su Normattiva