Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1959 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte.
tolto: I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per l'esecuzione di ogni voltura previsti dalla tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa, tabella richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed uniforme di lire 1,25 per mille sui valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;354~artunico · fonte del testo