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I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per l'esecuzione di ogni voltura previsti dalla tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa, tabella richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed uniforme di lire 1,25 per mille sui valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;354~artunico · fonte del testo