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L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio generale:
- a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa e' autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;
- b)designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);
- c)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;
- d)nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;
- e)nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;
- f)approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
- g)stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potra' assumere al risconto;
- h)stabilisce, in conformita' ai limiti ed alle modalita' determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;
- i)determina annualmente, in base alle disponibilita' del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributi per regioni".
Testo in vigore dal 6 settembre 1971 al 22 dicembre 2008
