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L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:
- a)uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b)uno dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- c)uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d)otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilita' stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43".
Testo in vigore dal 6 settembre 1971 al 22 dicembre 2008
