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Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e' sostituito dal seguente: "Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 6 settembre 1971 al 22 dicembre 2008
