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Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente, in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4. Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Testo in vigore dal 6 settembre 1971 al 22 dicembre 2008
