Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi: "A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti puo' convenirsi altresi' privilegio, con il grado indicalo all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non e' apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennita', relative a prestazioni di lavoro subordinato".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1524~art5 · fonte del testo