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Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme. Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 6. In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sara' sostituito da un membro designato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
