Pensione di reversibilita' Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum. 1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Testo vigente dal 1 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4~art7 · fonte su Normattiva