Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici
Art. 8 — Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici
In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
- a)possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
- b)favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
- c)favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
- d)predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
- e)acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 1 febbraio 2018
