[1]Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonche' di competitivita' del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale

[2]1. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
  • b)al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse. 2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3, dopo le parole: «e' rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;
  • b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo». 3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5». 4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego». 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non puo' in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia. 6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, comma 3,» sono soppresse. 7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualita' della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di congruita' in relazione alla complessita' e alla specificita' degli incarichi assunti nonche' di omogeneita' e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-17;40~art4 · fonte su Normattiva