Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 13Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri

All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito e' avvenuto» sono aggiunte le seguenti: «, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art13 · fonte su Normattiva