Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 8Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato

All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
  • a)l'inventore presti la propria attivita' lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
  • b)l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art8 · fonte su Normattiva