Art. 25 — Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione
All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice».
Testo vigente dal 8 agosto 2023
