Esperibilita' del procedimento di nullita' dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullita' e decadenza All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, lettera a), le parole: «10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»;
  • b)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullita' o la decadenza del marchio non puo' presentare, a pena di inammissibilita', un'altra domanda di nullita' o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art26 · fonte su Normattiva