Art. 3 — Detenzione domiciliare
All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette». All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».
Testo vigente dal 5 maggio 2011
