Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

Testo vigente dal 5 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-21;62~art5 · fonte su Normattiva