Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

Testo vigente dal 14 giugno 2003

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 455/2006

    Questione infondata
    28 dicembre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici. - V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004. - Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987. - Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 444 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 91/2005

    Questione infondata
    8 marzo 2005

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di chiedere l’applicazione della pena. Questioni identiche, infatti, sono già state dichiarate infondate e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento. - Sentenza. n. 219/2004 e ordinanza n. 420/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 446 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 84/2005

    Questione inammissibile
    2 marzo 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione medesima, peraltro neppure esattamente indentificata nei suoi requisiti minimi, essendosi limitato il rimettente a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza dello stesso Tribunale. - Sulla necessità della motivazione "autosufficiente" della questione v., citate, sentenze n. 242/1999 e n. 79/1996; ordinanze n. 498/2002 e n. 232/2000.

    Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-12;134~art1 · fonte su Normattiva