L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

Testo vigente dal 14 giugno 2003

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 455/2006

    Questione infondata
    28 dicembre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, contestato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di chiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l'opportunità di formulare richiesta di patteggiamento alla luce della nuova disciplina, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge. Infatti, lo spatium deliberandi accordato all'imputato non può ritenersi manifestamente irrazionale né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest'ultimo essere contemperato con la tutela del diritto di difesa, che nella richiesta di patteggiamento trova una delle sue modalità di esercizio. Quanto al dedotto vulnus dell'art. 97 Cost., il principio del buon andamento non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale ma solo l'organizzazione degli uffici giudiziari. - Sulla richiesta di patteggiamento quale modalità di esercizio del diritto di difesa, v., citate, sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 91/2005 e n. 420/2004. - Sul principio di buon andamento v., citate, sentenze n. 174/2005 e n. 5/2004, ordinanze n. 44/2006 e n. 94/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/2005

    Questione infondata
    8 marzo 2005

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di chiedere l’applicazione della pena. Questioni identiche, infatti, sono già state dichiarate infondate e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento. - Sentenza. n. 219/2004 e ordinanza n. 420/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 446 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/2004

    Questione infondata
    23 dicembre 2004

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., e impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena. Identiche questioni sono già state dichiarate infondate con la sent. n. 219 del 2004, sulla base del rilievo di ordine generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale, né nella specie risultano prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella detta sentenza.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 446 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-12;134~art5 · fonte su Normattiva