L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.
Testo vigente dal 14 giugno 2003
