All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

Testo vigente dal 14 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-12;134~art2 · fonte su Normattiva