Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11". Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".
Testo vigente dal 25 novembre 1998
