Dopo il comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta". Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: "a norma degli articoli 294," sono inserite le seguenti: "299 comma 3-ter,".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art13 · fonte su Normattiva