Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione piu' grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. 2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2," sono soppresse.

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 244/2003

    Questione inammissibile
    15 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.

    Art. 13 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 297 c.p.p. · Art. 303 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 349/1996

    Questione infondata
    18 ottobre 1996

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 297 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 12 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

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  • Ordinanza n. 221/1996

    Questione infondata
    25 giugno 1996

    Manifesta infondatezza della questione in quanto la stessa è stata già dichiarata non fondata successivamente all'ordinanza di rimessione e, peraltro, non sono stati dedotti dal giudice rimettente, argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati. - S. n. 89/1996. red.: A. M. Marini

    Art. 297 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 12 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art12 · fonte su Normattiva