Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione piu' grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. 2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2," sono soppresse.
Testo vigente dal 8 agosto 1995
