Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: "Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia" sono sostituite dalle seguenti: "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art19 · fonte su Normattiva