All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art22 · fonte su Normattiva