Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate". Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' abrogato.

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art8 · fonte su Normattiva