• a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
  • c-bis)l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
  • d)la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
  • e)la data e la sottoscrizione del giudice". 2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art9 · fonte su Normattiva