Art. 59
[1]Art. 36 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]Agli ufficiali giudiziari di cui al precedente art. 58 e' data facolta' di riscattare non piu' di cinque anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purche' ne abbiano fatto domanda non oltre l'11 luglio 1927.
[3]Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno.
[4]Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
[5]Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo e' determinato nei modi indicati nel comma secondo del precedente art. 58.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti