[1]Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche' modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[2]1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
[3]La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno». 2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,». 3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e' abrogato. 4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies». 5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
- b)al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
Testo vigente dal 25 luglio 2019
