[1]Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche' modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

[2]1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

[3]La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno». 2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,». 3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e' abrogato. 4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies». 5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
  • b)al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

Testo vigente dal 25 luglio 2019

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 83/2025

    Ha colpito questo articolo
    20 giugno 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione permanenti al viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie autonoma corrisponde a una valida ratio di tutela della persona, per la peculiare dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno, e ciò vale a giustificarne la severità anche in rapporto ad altre fattispecie pure lesive della integrità e dignità della persona. Tuttavia, a fronte dell’eccezionale asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e della gamma multiforme di condotte riconducibili alla fattispecie (riferibili anche a lesioni di modesta entità, procurate in contesti di aggressività minore o occasionale, e senza dolo intenzionale), è costituzionalmente necessario introdurre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l’applicazione della pena per evitare che, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contraria al principio di personalizzazione e inidonea alla funzione rieducativa. In mancanza di una differente grandezza di riferimento, il temperamento per i fatti di lieve entità deve essere operato tramite la previsione di una circostanza attenuante ad effetto comune che restituisca alla norma censurata dai GUP dei Tribunali di Taranto, di Bergamo e di Catania la necessaria flessibilità applicativa. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

    Art. 583-quinquies c.p. · Art. 12 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 208/2025

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2025

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 583-quinques cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all’ ordinanza di rimessione, la sentenza n. 83 del 2025, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 583-quinques, primo comma – nei termini auspicati dal rimettente – con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).

    Art. 583-quinquies c.p. · Art. 12 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art12 · fonte su Normattiva