Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)
- Art. 1 — Obbligo di riferire la notizia del reato
- Art. 2 — Assunzione di informazioni
- Art. 3 — Atti diretti e atti delegati
- Art. 4 — Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Art. 5 — Formazione degli operatori di polizia
- Art. 6 — Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena
- Art. 7 — Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
- Art. 8 — Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie
- Art. 9
- Art. 10 — Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 11 — Modifiche all'articolo 577 del codice penale
- Art. 12
- Art. 13 — Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale
- Art. 14 — Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale
- Art. 15 — Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale
- Art. 16 — Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale
- Art. 17 — Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
- Art. 18 — Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
- Art. 19 — Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato
- Art. 20 — Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
- Art. 21 — Clausola di invarianza finanziaria