Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 17 — Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
  • c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Testo vigente dal 25 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art17 · fonte su Normattiva