Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 19 — Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
  • b)all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
  • c)all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
  • d)all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Testo vigente dal 25 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art19 · fonte su Normattiva