All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro». All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».

Testo vigente dal 16 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-06;82~art13 · fonte su Normattiva