All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
