Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies». L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. 4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo». L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili». L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

  • a)se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
  • b)se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
  • c)in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
  • d)se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Testo vigente dal 2 maggio 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2016

    Questione inammissibile
    16 giugno 2016

    È inammissibile, per erronea individuazione della norma censurata e per inidoneità del petitum a conseguire l'auspicato obiettivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi recata sul procedimento in assenza dell'imputato si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione penale, quanto meno laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa sia richiesta al giudice una statuizione per lui pregiudizievole. Invero, il rimettente deve applicare una norma diversa da quella censurata che, relativamente al giudizio di cognizione, ha sostituito la precedente disciplina del procedimento in contumacia. Altra è, infatti, la regolamentazione del procedimento di esecuzione contenuta nell'art. 666 cod. proc. pen. il quale stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini di convocazione delle parti e le forme della loro partecipazione. Il denunciato art. 9 e le disposizioni da esso novellate (artt. 420- bis , 420- ter e 420- quinquies cod. proc. pen.) non possono in alcun modo essere applicati dal rimettente, che avrebbe dovuto rivolgere nei confronti del citato art. 666 le censure di incostituzionalità per la mancata previsione della sospensione del procedimento in caso di irreperibilità del condannato. Quand'anche fosse stato impugnato l'art. 666, nella parte in cui non contempla l'operatività delle novellate disposizioni del codice, tuttavia, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme relative al processo in assenza specificamente congegnate per il giudizio di cognizione, a causa del divario strutturale tra le due tipologie procedimentali. Il tasso di manipolatività richiesto per rendere applicabile in sede esecutiva la disciplina del procedimento in assenza avrebbe concretato l'invasione di un campo, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Inoltre, la soluzione sollecitata dal giudice a quo non sarebbe stata l'unica possibile e avrebbe ecceduto lo scopo perseguito, rischiando di creare frizioni per la problematica trasposizione integrale di norme proprie del giudizio di cognizione nel procedimento esecutivo. Per la manifesta inammissibilità di una questione dovuta all'inesatta indicazione della norma censurata, al difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata ed all'incongruità del petitum rispetto all'obiettivo perseguito, v. la citata ordinanza n. 193/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art9 · fonte su Normattiva