All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4";
  • b)nel comma 2, dopo la parola: "210" sono inserite le seguenti parole: "comma 1".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art18 · fonte su Normattiva