Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

Art. 1 — Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente

Dopo l'articolo 601 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-11;236~art1 · fonte su Normattiva