Art. 2 — Modifiche all'articolo 416 del codice penale
All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» e' inserita la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».
Testo vigente dal 23 dicembre 2016
