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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 2005 al 30 novembre 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 393/2006

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2006

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè". La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., poichè la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non è assistita da ragionevolezza: infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.. > >- Sulla locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" v. citate, sentenze n. 455 e n. 85/1998, ordinanze n. 317/2000, n. 288 e n. 51/1999, n. 219/1997, n. 294 e n. 137/1996. > >- Sulla natura sostanziale della prescrizione v., citata, sentenza n. 275/1990. > >- Sull'interesse che viene perseguito attraverso la prescrizione v., citate, sentenze n. 254/1985 e n. 202/1971, ordinanza n. 337/1999. > >- Sulla forza giuridica riconosciuta dalla Corte alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona v., citate, sentenze n. 270/1999, n. 109/1997, n. 168/1994, n. 62/1992; in particolare, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, v, citata, sentenza n. 15/1996. > >- Sugli interessi a favore dei quali può essere sacrificato l'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior v. citate, sentenze n. 24/2004, n. 10/1997, n. 353 e n. 171/1996, n. 218 e n. 54/1993. > >- Sui diversi fini in vista dei quali la Corte ha attribuito rilievo al momento dell'apertura del dibattimento v., citate, ordinanze n. 230/2005 e n. 970/1988.

    Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 93/2012

    Questione inammissibile
    18 aprile 2012

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) - dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie - non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione - si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.

    Art. 117 cost. · Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 43/2012

    Questione infondata
    7 marzo 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte EDU, dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). Le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo anche di indicare il titolo del reato per cui si procede e se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge, in tal modo impedendo la verificare la rilevanza della questione. - Sulla carente descrizione della fattispecie ed omessa motivazione della rilevanza quali cause della manifesta inammissibilità della questione, v., ex multis , le richiamate: sentenza n. 236 del 2011, ordinanza n. 63 del 2011, sentenza n. 72 del 2008, sentenza n. 236 del 2006.

    Art. 117 cost. · Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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