All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

  • a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
  • c)nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art9 · fonte su Normattiva