All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:
- a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
- b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
- c)nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
Testo vigente dal 7 dicembre 2005
