Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 94/2023

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 2023

    Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).In via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, potendo esse essere giustificate solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478).In relazione ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell’ergastolo – tra i quali sono ricompresi oltre il reato di strage “politica”, di devastazione e saccheggio, di cui all’art. 285 cod. pen., anche quelli di cui agli artt. 242 (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), 276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica), 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (Guerra civile) e 438 cod. pen. (Epidemia) – il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., viola i principi di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), di offensività della condotta del reo (art. 25, secondo comma, Cost.) e della necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.), conseguendo da esso l’ergastolo quale unica ed indefettibile pena irrogabile, in conflitto con la tenuta costituzionale della pena perpetua, non rimediabile attraverso il sistema delle tutele riconosciute nella fase della espiazione della stessa. (Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 26/1979 - mass. 13292; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1807).In tema di delitti di attentato, o c.d. a consumazione anticipata – qual è il delitto di strage politica – che puniscono condotte tese al perseguimento di un determinato risultato che, però, ai fini della punibilità non è necessario che si consegua in concreto, il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., da cui consegue l’ergastolo quale unica pena irrogabile, non assicura l’applicazione di una pena proporzionata al fatto, sotto il profilo della «mobilità» della stessa, in quanto determina che la medesima pena sia irrogata in relazione ad atti, che pur integrando il delitto consumato, si differenziano sul piano oggettivo per condotte di più avanzato compimento dell’attività delittuosa. (Precedenti: S. 66/2023 - mass. 45432; S. 161/1997 - mass. 23281; S. 168/1994 - mass. 20540; S. 274/1983 - mass. 11632; S. 264/1974 - mass. 7499; S. 204/1974 - mass. 7373; O. 97/2021 - mass. 43874).La fissità della pena edittale dell’ergastolo, aggravata dal suo rigore per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminuente, richiede – per la tenuta costituzionale della pena stessa – che non sia precluso, in caso di recidiva reiterata, l’ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni.Se il legislatore può sospendere l’applicazione dell’art. 69 cod. pen., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio, tale grave limitazione, in sé non illegittima, non può però accompagnarsi anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. (Precedente: S. 88/2019 - mass. 42547).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’automatismo sanzionatorio introdotto dalla norma censurata dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sez. seconda, contrasta con il principio di ragionevolezza perché parifica situazioni personali e ipotesi di recidiva diverse. Inoltre la preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato. Infine, poiché, a seguito di una precedente pronuncia costituzionale, non è più obbligatoria l’ipotesi più grave di recidiva, quella del quinto comma dell’art. 99 cod. pen., a maggior ragione non lo sono le altre previste dai commi precedenti e quindi al giudice è sempre consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione. Al contrario, la deroga al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, insita nel divieto censurato, determina una alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale, perché finisce per comportare l’applicazione di pene identiche per violazioni di rilievo penale marcatamente diverso. Per effetto di tale pronuncia il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l’ordinario bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata, oppure equivalenti a quest’ultima, o finanche subvalenti rispetto ad essa). (Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 192/2007 - mass. 31375; S. 38/1985 - mass. 10726).

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Sentenza n. 143/2021

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 2021

    Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018 ).

    Art. 69 c.p. · Art. 630 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Sentenza n. 55/2021

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 2021

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. è tutt'affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave -, e l'attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 364 del 1988 n. 42 del 1965 ). Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017 n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018 ).

    Art. 69 c.p. · Art. 116 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art3 · fonte su Normattiva