L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena puo' essere aumentata fino alla meta':

  • 1)se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
  • 2)se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
  • 3)se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/2015

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2015

    ? manifestamente inammissibile, per questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato. Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso sia di indicare il capo di imputazione ed il titolo di reato per cui procede sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Inoltre, difetta la motivazione della rilevanza posto che non emerge se il reato per cui si procede ed a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. Sulla manifesta inammissibilità derivante dall'impossibilità di verificare la rilevanza della questione a causa della mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie, v. ex multis le citate ordinanza nn. 16/2014 e 295/2013.

    Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 128/2015

    Questione inammissibile
    1 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012». La questione è formulata in termini astratti - vizio che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza - atteso che, con la sentenza impugnata nel giudizio a quo , gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.) e che la configurabilità della più grave fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. e delle relative circostanze attenuanti speciali è meramente ipotetica. Inoltre, il giudice a quo impugna una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure, posto che il quinto comma dell'art. 99 cod. pen. si limita a introdurre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, mentre il lamentato vulnus costituzionale scaturirebbe semmai dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005), che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare peraltro dubbia. Sulla manifesta inammissibilità della questione per inesatta identificazione della norma da censurare, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 358/2010, 198/2007 e 42/2007.

    Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 630 c.p.

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  • Ordinanza n. 257/2008

    Questione inammissibile
    10 luglio 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena obbligatorio e fisso per le ipotesi di recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena.

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art4 · fonte su Normattiva