All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave". All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 241/2015

    Questione inammissibile
    26 novembre 2015

    È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo , la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.

    Art. 81 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 5 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 193/2008

    Questione inammissibile
    6 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, posto che secondo il rimettente la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata e che l'art. 81 citato sarebbe applicabile al caso dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non al caso dell'imputato che sia stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, deve ritenersi che l'operatività della norma impugnata presupponga che il giudice, nel caso concreto, abbia valutato che la recidiva reiterata fosse idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione, poiché sarebbe illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati, possa produrre un aggravamento della sanzione in sede di applicazione di istituti, quale la continuazione, volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo materiale. Il rimettente non ha, perciò, vagliato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base della questione sollevata.

    Art. 69 c.p. · Art. 81 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art5 · fonte su Normattiva